CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 646
Retroattività della condizione.
In vigore dal 19 apr 1942
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo; ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non è tenuto a restituire i frutti se non dal giorno in cui la condizione si è verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-646