Art. 649
Acquisto del legato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-649
Acquisto del legato.
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Il legato viene acquistato automaticamente senza che sia necessario un atto di accettazione da parte del beneficiario, al quale resta comunque la facoltà di rinunziarvi. Se il bene legato apparteneva al defunto, la proprietà o il diritto si trasmette al legatario esattamente al momento della morte del testatore. Tuttavia, per avere materialmente il bene, il legatario ha l'onere di richiederne il possesso a chi è incaricato di adempiere al legato. Tale richiesta del possesso è obbligatoria anche se il testatore aveva espressamente previsto di dispensarlo.
La norma disciplina le modalità e i tempi con cui si acquista un legato, garantendo il passaggio automatico del diritto ma tutelando la volontà del beneficiario di rinunziarvi.
Si applica ai legatari (coloro che ricevono un bene o diritto specifico dal testatore) e agli onerati tenuti a consegnare la cosa legata.
Un testatore lascia per testamento un quadro di sua proprietà a un amico. L'amico diventa proprietario del quadro all'istante della morte del testatore senza dover formalizzare un'accettazione, ma deve comunque domandare all'onerato la consegna materiale dell'opera per ottenerne il possesso.
Il legatario deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche qualora ne sia stato espressamente dispensato dal testatore.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.