CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. II
Art. 645
Condizione sospensiva potestativa senza termine.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato è sospensiva potestativa e non è indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorità giudiziaria perché fissi questo termine.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-645