CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 650
Fissazione di un termine per la rinunzia.
In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-650