CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 653
Legato di cosa genericamente determinata.
In vigore dal 19 apr 1942
È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-653