CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 658
Legato di credito o di liberazione da debito.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.
L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-658