CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 658

Legato di credito o di liberazione da debito.

In vigore dal 19 apr 1942
Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-658

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