CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 662
Onere della prestazione del legato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.
Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-662