CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 663
Legato imposto a un solo erede.
In vigore dal 19 apr 1942
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-663