CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 660

Legato di alimenti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall', salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-660

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