CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 660
747 / 3261Legato di alimenti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legato di alimenti, a favore di chiunque sia fatto, comprende le somministrazioni indicate dall', salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-660