CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 668

Adempimento del legato.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa legata è gravata da una servitù, da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne è sopportato dal legatario. Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredità, o anche di un terzo, l'erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-668

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