CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 669

Frutti della cosa legata.

In vigore dal 19 apr 1942
Se oggetto del legato è una cosa fruttifera, appartenente al testatore al momento della sua morte, i frutti o gli interessi sono dovuti al legatario da questo momento. Se la cosa appartiene all'onerato o a un terzo, ovvero se si tratta di cosa determinata per genere o quantità, i frutti o gli interessi sono dovuti dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno in cui la prestazione del legato è stata promessa, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-669

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