CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 673
Perimento della cosa legata. Impossibilità della prestazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore.
L'obbligazione dell'onerato si estingue se, dopo la morte del testatore, la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-673