CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. IV

Art. 676

Effetti dell'accrescimento.

In vigore dal 19 apr 1942
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-676

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