CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. IV
Art. 676
763 / 3261Effetti dell'accrescimento.
In vigore dal 19 apr 1942
L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto.
I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-676