CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. IV
Art. 678
Accrescimento nel legato di usufrutto.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto.
Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-678