CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. IV
Art. 677
Mancanza di accrescimento.
In vigore dal 19 apr 1942
Se non ha luogo l'accrescimento, la porzione dell'erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell'onerato.
Gli eredi legittimi e l'onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull'erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell'onere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-677