CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 672

Spese per la prestazione del legato.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-672

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