CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 672
759 / 3261Spese per la prestazione del legato.
In vigore dal 19 apr 1942
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-672