Art. 672 · Spese per la prestazione del legato.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 672

759 / 3261

Spese per la prestazione del legato.

In vigore dal 19 apr 1942
Le spese per la prestazione del legato sono a carico dell'onerato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-672