Art. 674
Accrescimento tra coeredi.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-674
Accrescimento tra coeredi.
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Se più persone sono nominate eredi nello stesso testamento per l'intero patrimonio o per quote uguali, e uno di loro non accetta l'eredità o non può farlo, la sua porzione si aggiunge automaticamente a quella degli altri coeredi. Lo stesso meccanismo si applica se più persone sono state istituite insieme in una specifica quota di beni. Tuttavia, l'accrescimento non opera se il testatore ha espresso una volontà contraria nel testamento. Rimane comunque sempre salvo il diritto di rappresentazione.
La norma serve a redistribuire automaticamente la quota di eredità lasciata a più persone quando uno dei chiamati non può o non vuole accettare, preservando la destinazione dei beni decisa dal testatore.
Si applica ai coeredi istituiti nello stesso testamento per l'universalità dei beni o per una medesima quota, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare.
Un testatore nomina suoi eredi in parti uguali tre amici (A, B e C) per l'intero patrimonio. Se l'amico C decide di non accettare l'eredità e non opera la rappresentazione, la sua quota viene suddivisa tra A e B, aumentando la loro porzione di eredità.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.