Art. 679
Revocabilità del testamento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-679
Revocabilità del testamento.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Questo articolo stabilisce che chi fa testamento ha sempre il diritto di cambiare idea. Non è possibile rinunciare al potere di modificare o cancellare le proprie disposizioni testamentarie, in qualsiasi momento. Se nel testamento o in un altro accordo viene inserita una clausola che vieta future modifiche, tale clausola è del tutto priva di valore legale. La volontà del testatore rimane quindi sempre libera e sovrana.
La norma tutela la piena e continua libertà della persona di decidere sulla propria successione fino all'ultimo istante di vita. Per questo motivo, la facoltà di modificare o revocare le proprie volontà non può essere limitata o annullata.
Si applica a chiunque rediga un testamento o esprima disposizioni testamentarie, nonché a tutti i soggetti coinvolti o beneficiari di tali volontà.
Una persona scrive nel proprio testamento che lascia tutti i beni a un amico, inserendo una frase in cui dichiara di rinunciare per sempre a modificare tale scelta. Successivamente, la stessa persona decide di cambiare idea e redige un nuovo testamento in favore di un parente. Il nuovo testamento è pienamente valido, poiché la precedente clausola di rinuncia non ha alcun effetto.
Ogni clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni non ha effetto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.