CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. V
Art. 679
766 / 3261Revocabilità del testamento.
In vigore dal 19 apr 1942
Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-679