CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 652

Legato di cosa solo in parte del testatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-652

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