CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 651
Legato di cosa dell'onerato o di un terzo.
In vigore dal 19 apr 1942
II legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo, salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all'onerato o al terzo. In quest'ultimo caso l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo.
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-651