Art. 652 · Legato di cosa solo in parte del testatore.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 652

739 / 3261

Legato di cosa solo in parte del testatore.

In vigore dal 19 apr 1942
Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato è valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volontà del testatore di legare la cosa per intero, in conformità dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-652