Art. 650 · Fissazione di un termine per la rinunzia.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 650

737 / 3261

Fissazione di un termine per la rinunzia.

In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il legatario dichiari se intende esercitare la facoltà di rinunziare. Trascorso questo termine senza che abbia fatto alcuna dichiarazione, il legatario perde il diritto di rinunziare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-650