Art. 649 · Acquisto del legato.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. III

Art. 649

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Acquisto del legato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore. Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-649