CODICE CIVILE›Libro SECONDO›Titolo III›Capo V›Sez. III
Art. 649
736 / 3261Acquisto del legato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare.
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-649