Art. 638 · Condizione di non fare o di non dare.
CODICE CIVILELibro SECONDOTitolo IIICapo VSez. II

Art. 638

725 / 3261

Condizione di non fare o di non dare.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-638