Art. 2056
Valutazione dei danni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2056
Valutazione dei danni.
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La norma indica che per quantificare l'indennizzo spettante alla persona danneggiata si devono applicare le regole generali previste dagli articoli 1223, 1226 e 1227. Inoltre, stabilisce che la perdita dei guadagni futuri (lucro cessante) deve essere stimata direttamente dal giudice. Per fare questa stima, il magistrato deve procedere con un equo apprezzamento, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto.
La norma serve a stabilire i criteri legali per calcolare l'esatto risarcimento economico dovuto a chi ha subito un danno.
Si applica a chiunque abbia subito un danno (danneggiato), a chi deve risarcirlo e al giudice incaricato di quantificare la somma.
Una persona subisce un danno che le impedisce temporaneamente di lavorare e produrre reddito. In sede di giudizio, il giudice valuta equamente la perdita dei guadagni futuri subita dal danneggiato per stabilire la quota di risarcimento dovuta.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.