CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2056

Valutazione dei danni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli . Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2056

In sintesi

La norma indica che per quantificare l'indennizzo spettante alla persona danneggiata si devono applicare le regole generali previste dagli articoli 1223, 1226 e 1227. Inoltre, stabilisce che la perdita dei guadagni futuri (lucro cessante) deve essere stimata direttamente dal giudice. Per fare questa stima, il magistrato deve procedere con un equo apprezzamento, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto.

Perché esiste questa norma

La norma serve a stabilire i criteri legali per calcolare l'esatto risarcimento economico dovuto a chi ha subito un danno.

A chi si applica

Si applica a chiunque abbia subito un danno (danneggiato), a chi deve risarcirlo e al giudice incaricato di quantificare la somma.

Esempio pratico

Una persona subisce un danno che le impedisce temporaneamente di lavorare e produrre reddito. In sede di giudizio, il giudice valuta equamente la perdita dei guadagni futuri subita dal danneggiato per stabilire la quota di risarcimento dovuta.

Domande frequenti

Come si determina l'importo del risarcimento dovuto al danneggiato?Si determina applicando le disposizioni stabilite dagli articoli 1223, 1226 e 1227.
Chi valuta il lucro cessante?Il lucro cessante viene valutato direttamente dal giudice.
Con quale criterio il giudice valuta il lucro cessante?Il giudice valuta il lucro cessante con un equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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