CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo I
Art. 2060
Del lavoro.
In vigore dal 10 nov 1944
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali,....
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2060