CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo II
Art. 2065
Efficacia.
In vigore dal 19 apr 1942
Le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi hanno efficacia per tutti coloro che esercitano la loro attività nel ramo di produzione regolato dalle ordinanze e dagli accordi medesimi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2065