CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo III
Art. 2069
Efficacia.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia.
In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2069