CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo III
Art. 2074
Efficacia dopo la scadenza.
In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2074