Art. 2074 · Efficacia dopo la scadenza.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo III

Art. 2074

2195 / 3261

Efficacia dopo la scadenza.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto collettivo, anche quando è stato denunziato, continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.
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