Art. 2071
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2071
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La norma definisce il contenuto necessario di un contratto collettivo di lavoro. Questo deve contenere le disposizioni utili per regolare il rapporto di lavoro e definire i reciproci diritti e doveri di datori di lavoro e lavoratori. Deve inoltre specificare le qualifiche professionali e le relative mansioni per ciascuna categoria a cui si applica. Infine, è obbligatorio che sia indicata la durata di validità del contratto stesso.
La norma stabilisce gli elementi essenziali e obbligatori che devono essere inseriti nei contratti collettivi di lavoro per garantire una regolamentazione completa e chiara dei rapporti professionali.
Si applica agli imprenditori (datori di lavoro) e ai prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina del contratto collettivo.
Durante la redazione di un contratto collettivo per una specifica categoria produttiva, le parti inseriscono le tabelle con le diverse qualifiche e le mansioni corrispondenti a ciascun livello. Nel medesimo testo stabiliscono i diritti e i doveri di lavoratori e imprenditori, fissando anche la durata temporale di validità dell'accordo.
Il contratto collettivo deve obbligatoriamente contenere le disposizioni sui diritti e doveri, le qualifiche con le rispettive mansioni e l'indicazione della durata; il testo non prevede specifiche sanzioni.
Il primo comma dell'articolo 2071 è stato modificato dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.