Art. 2069 · Efficacia.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo III

Art. 2069

2190 / 3261

Efficacia.

In vigore dal 19 apr 1942
Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della categoria d'imprenditori e di prestatori di lavoro, ovvero delle imprese o dell'impresa, a cui si riferisce, e del territorio dove ha efficacia. In mancanza di tali indicazioni il contratto collettivo è obbligatorio per tutti gli imprenditori e i prestatori di lavoro rappresentati dalle associazioni stipulanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2069