Art. 2063
Oggetto.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2063
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L'articolo elenca i possibili ambiti di intervento delle ordinanze corporative volte al coordinamento della produzione e degli scambi. Tali ordinanze possono disciplinare la produzione in modo unitario oppure regolamentare i rapporti tra specifiche categorie professionali. Inoltre, possono stabilire le tariffe per beni di consumo e prestazioni offerte al pubblico in condizioni di privilegio. Infine, per quanto riguarda i rapporti tra categorie professionali, la norma ammette anche la stipula di accordi economici collettivi tra le rispettive associazioni rappresentative.
La norma definisce le materie su cui possono intervenire le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi per coordinare la produzione, i rapporti professionali e gli scambi commerciali.
Si applica alle categorie professionali, alle relative associazioni di rappresentanza e ai soggetti che offrono prestazioni o beni al pubblico in condizioni di privilegio.
Due associazioni professionali appartenenti a settori diversi stipulano un accordo economico collettivo per regolamentare i rapporti reciproci tra le categorie che rappresentano. In alternativa, viene emanata un'ordinanza per fissare le tariffe relative a un servizio essenziale offerto al pubblico in regime di privilegio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.