CODICE CIVILE›Libro QUINTO›Titolo I›Capo II
Art. 2063
2184 / 3261Oggetto.
In vigore dal 19 apr 1942
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto:
1) la disciplina unitaria della produzione;
2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali;
3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.
Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2063