Art. 2063 · Oggetto.
CODICE CIVILELibro QUINTOTitolo ICapo II

Art. 2063

2184 / 3261

Oggetto.

In vigore dal 19 apr 1942
Le ordinanze corporative per il coordinamento della produzione e degli scambi possono avere per oggetto: 1) la disciplina unitaria della produzione; 2) il regolamento dei rapporti tra determinate categorie professionali; 3) le tariffe per le prestazioni e per i beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Le materie indicate nel n. 2 possono anche, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, formare oggetto di accordi economici collettivi tra le associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2063