CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2059

Danni non patrimoniali.

In vigore dal 19 apr 1942
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2059

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