CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2058
Risarcimento in forma specifica.
In vigore dal 19 apr 1942
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2058