CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2058

Risarcimento in forma specifica.

In vigore dal 19 apr 1942
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2058

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