Art. 2053
Rovina di edificio.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2053
Rovina di edificio.
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L'articolo stabilisce che il proprietario di un edificio o di qualsiasi altra costruzione risponde direttamente dei danni provocati dalla loro rovina. Per liberarsi da questa responsabilità, il proprietario ha l'onere di dimostrare che il crollo o il cedimento non è stato causato da una mancata o cattiva manutenzione, né da difetti originari di costruzione. Se non riesce a fornire questa prova liberatoria, è tenuto a risarcire i danneggiati.
La norma mira a tutelare i terzi dai danni causati dal crollo o dal deterioramento di edifici o costruzioni, ponendo la responsabilità a carico del proprietario per garantire che le strutture siano mantenute in sicurezza.
Si applica al proprietario di un edificio o di un'altra costruzione e a chiunque subisca danni a causa della rovina degli stessi.
Dalla facciata della casa di un privato si stacca un pezzo di cornicione che cade su un'automobile parcheggiata in strada, distruggendone il parabrezza. Il proprietario dell'immobile è tenuto a risarcire il danno causato al veicolo, a meno che non dimostri che il fatto non dipenda da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
Responsabilità per i danni cagionati dalla rovina, salvo prova che essa non sia dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.