CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2048

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

In vigore dal 19 apr 1942
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2048

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