CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2050
Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
In vigore dal 19 apr 1942
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2050