CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2047
Danno cagionato dall'incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2047