CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo IX
Art. 2044
Legittima difesa.
In vigore dal 18 mag 2019
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.
Nei casi di cui all', commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all', secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2044