CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IX

Art. 2044

Legittima difesa.

In vigore dal 18 mag 2019
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri. Nei casi di cui all', commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all', secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2044

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