CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2039
Indebito ricevuto da un incapace.
In vigore dal 19 apr 1942
L'incapace che ha ricevuto l'indebito, anche in mala fede, non è tenuto che nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2039