Art. 2035
Prestazione contraria al buon costume.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2035
Prestazione contraria al buon costume.
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La disposizione stabilisce che se una persona esegue una prestazione per un fine contrario al buon costume, non ha il diritto di chiedere la restituzione di ciò che ha versato o eseguito. Questo principio si applica purché l'offesa al buon costume sia condivisa anche da chi effettua il pagamento. Di conseguenza, l'ordinamento nega la restituzione (la 'ripetizione') a chi si è reso complice di un accordo immorale.
La norma mira a impedire che chi partecipa a un'attività immorale o contraria al buon costume possa ricorrere alla tutela della legge per recuperare quanto prestato.
Si applica a chiunque abbia eseguito un pagamento o una prestazione per una finalità contraria al buon costume, condividendo tale scopo immorale.
Una persona paga una somma di denaro a un pubblico ufficiale per ottenere un trattamento di favore illecito. Poiché l'atto offende il buon costume e lo scopo immorale appartiene anche a chi paga, costui non potrà pretendere indietro il denaro versato.
Perdita del diritto di ripetere (ottenere la restituzione di) quanto pagato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.