CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo VI

Art. 2032

Ratifica dell'interessato.

In vigore dal 19 apr 1942
La ratifica dell'interessato produce, relativamente alla gestione, gli effetti che sarebbero derivati da un mandato, anche se la gestione è stata compiuta da persona che credeva di gerire un affare proprio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2032

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