CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2033
Indebito oggettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2033