CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII
Art. 2033
2154 / 3261Indebito oggettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-2033