Art. 2033 · Indebito oggettivo.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo VII

Art. 2033

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Indebito oggettivo.

In vigore dal 19 apr 1942
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.
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